Testi, immagini, voci e video creati con l’intelligenza artificiale sono entrati nella comunicazione quotidiana e non ne possiamo più fare a meno, che ci piaccia oppure no. Per un’impresa o un professionista il problema non è soltanto capire come utilizzare questi strumenti, ma anche decidere quando sia necessario rendere riconoscibile il loro intervento.
Dal 2 agosto 2026 diventano applicabili gli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 50 dell’AI Act. Le regole riguardano casi precisi e distinguono tra chi fornisce i sistemi, chi li utilizza professionalmente e il tipo di contenuto pubblicato. Non si tratta, quindi, di aggiungere automaticamente l’etichetta “creato con l’AI” a qualsiasi testo, fotografia o video passato anche solo per qualche secondo attraverso un software intelligente. Altrimenti dovremmo mettere un avviso anche sotto una virgola corretta da ChatGPT.
Partiamo da chi questi sistemi li utilizza. L’AI Act li chiama deployer: un termine poco affascinante che indica imprese, professionisti, enti e organizzazioni che impiegano un sistema di intelligenza artificiale nell’ambito della propria attività e sotto la propria responsabilità.
Per i deployer gli obblighi di trasparenza riguardano soprattutto:
Questo significa che non tutto ciò che nasce con l’aiuto dell’AI deve essere dichiarato. Significa però anche che non possiamo usare l’intelligenza artificiale per inventare persone, dichiarazioni o avvenimenti realistici e poi presentarli con aria innocente come se fossero veri. La tecnologia può creare l’illusione; la responsabilità di non trasformarla in un inganno resta nostra. Qui comincia la parte più interessante, perché la legge stabilisce il minimo obbligatorio. La credibilità di un brand, invece, richiede qualcosa di più.
No. La trasparenza non consiste nel riempire internet di avvisi generici, applicati senza distinguere una correzione automatica dalla costruzione artificiale di un evento. Un’etichetta serve quando offre un’informazione utile. Se viene messa ovunque per paura o per abitudine, finisce per non spiegare più nulla.
Un conto è usare l’AI per organizzare una scaletta, ripulire un audio o correggere un testo. Un altro è generare una testimonianza, una persona o una scena realistica e presentarla come autentica. Nel primo caso lo strumento assiste il lavoro; nel secondo interviene direttamente su ciò che il pubblico crede di vedere o ascoltare.
Ci sono poi situazioni nelle quali dichiarare l’intervento dell’AI può essere opportuno anche se non siamo davanti a un obbligo evidente. Se un’azienda pubblica l’immagine realistica di una cliente inesistente, per esempio, forse non siamo tecnicamente davanti a un deepfake, perché la persona rappresentata non esiste. Ma il pubblico potrebbe comunque interpretarla come una testimonianza reale.
A quel punto possiamo discutere per ore sulla definizione giuridica. Nel frattempo, la fiducia ha già fatto le valigie.
La trasparenza non indebolisce un brand. A indebolirlo è la sensazione di essere stati presi in giro. Dichiarare “immagine generata con AI” o “voce sintetica” non significa svalutare il lavoro: significa dare al pubblico l’informazione necessaria per interpretarlo correttamente.
Non dobbiamo raccontare ogni passaggio tecnico. Dobbiamo rendere visibile ciò che cambia il significato del contenuto.
Un brand dovrebbe stabilire prima della pubblicazione come utilizza l’AI, chi controlla i risultati e in quali casi ne dichiara l’intervento. Decidere volta per volta, magari cinque minuti prima di pubblicare, produce scelte contraddittorie e rende la trasparenza una reazione d’emergenza invece di una responsabilità editoriale.
Una regola sensata può partire da alcune domande molto concrete:
Non serve una dichiarazione notarile sotto ogni post. Servono formule comprensibili, collocate dove possano essere viste: “immagine generata con AI”, “voce sintetica”, “ricostruzione realizzata con l’ausilio dell’intelligenza artificiale”. La forma dipenderà dal contenuto e dal canale, ma non dovrebbe essere nascosta in fondo a una descrizione interminabile.
Una regola interna serve anche a proteggere l’identità del brand. Se testi, fotografie e video vengono affidati agli strumenti generativi senza una direzione, il rischio non è soltanto pubblicare qualcosa di scorretto. È cominciare a parlare come tutti, mostrare le stesse immagini levigate e perdere poco alla volta la propria voce.
L’AI può accelerare la produzione, suggerire soluzioni e ampliare le possibilità creative. Ma qualcuno deve ancora decidere che cosa vale la pena dire, quale immagine ci rappresenta e fino a che punto una simulazione rimane accettabile.
La trasparenza, allora, non è una targhetta da applicare controvoglia perché lo chiede l’Europa. È una scelta di posizionamento. Dice che il brand conosce gli strumenti che usa, ne comprende i limiti e non considera il proprio pubblico una platea da abbagliare con effetti speciali.
L’intelligenza artificiale può costruire un’immagine perfetta, imitare una voce e produrre un testo impeccabile. La credibilità, invece, non si genera premendo un pulsante. Si costruisce nel tempo e si può perdere con un solo contenuto presentato in modo disonesto.tura visiva e controllo editoriale. L’AI rimane uno strumento di supporto. La responsabilità di ciò che il pubblico vede, legge e interpreta resta umana.
Le precisazioni normative sono basate sulle linee guida della Commissione europea sull’articolo 50, sulle relative domande e risposte ufficiali e sul testo del Regolamento europeo 2024/1689.